IMU

L'imposta municipale propria, detta anche (ma impropriamente, dato che la nuova imposta non è "unica") imposta municipale unica o IMU, è un'imposta introdotta a opera del Governo Berlusconi IV con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (artt. 8 e 9), poi modificata e anticipata di due anni dal Governo Monti con l'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. "decreto Salva Italia"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6/12/2011 - Supplemento Ordinario n. 251. L'imposta è istituita in via sperimentale a partire dal 2012 e verrà applicata a regime dal 2015. Il testo del Decreto "Salva Italia" distingue tra un'imposta "sperimentale" e un'imposta "a regime": la prima, appunto, la cui introduzione è stata anticipata al 2012 e la seconda, invece, la cui entrata in vigore è stata posticipata al 2015. In realtè la "sperimentazione" del tributo è solo sulla carta, poichè nessuna norma prevede il vaglio degli effetti prodotti dall'anticipazione del tributo al 2012.

Base imponibile

La base imponibile di ogni immobile si ottiene moltiplicando la rendita catastale o reddito dominicale con il moltiplicatore dato dalla categoria catastale, il tutto rivalutato del 5% se fabbricato, del 25% se terreno. I moltiplicatori sono:
Aliquote

Il decreto-legge che introduce l'imposta definisce delle aliquote base, modificabili dalle singole amministrazioni comunali con delibera del consiglio comunale. Le aliquote base sono: Detrazioni

Per le abitazioni che soddisfano i requisiti di abitazione principale è prevista una detrazione di 200 € annui; nel caso in cui i requisiti non siano soddisfatti per tutto l'arco dell'anno, la detrazione si applica in proporzione al tempo in cui ha soddisfatto i requisiti. Per gli anni 2012 e 2013 c'è un'ulteriore detrazione di 50 € per ogni figlio a carico nel nucleo familiare ma di età non superiore a 26 anni e residente anagraficamente e abitualmente dimorante nell'unità immobiliare per cui si chiede la detrazione. Il doppio requisito è piuttosto stringente e potrebbe far sorgere anche problemi di costituzionalitè per violazione del principio di eguaglianza. Infatti non v'è differenza tra la famiglia A composta da padre, madre e figlio residente e abitualmente dimorante presso l'abitazione principale (che, quindi, consente al soggetto passivo del tributo di godere dell'ulteriore detrazione di 50 €) e la famiglia B composta da padre, madre e figlio residente presso l'abitazione principale ma abitualmente dimorante in altra città magari per motivi di studio (che, quindi, non consente al soggetto passivo di godere dell'ulteriore detrazione di 50 €). La detrazione per i figli non può essere superiore a 400 €. Tale detrazione concorre con la precedente (abitazione principale), risultando una detrazione massima di 600 €. I Comuni possono elevare la detrazione fino alla concorrenza dell'importo dovuto, salvo il rispetto del vincolo di bilancio.

Documenti Necessari IMU (ex ICI)

- Visura catastale o Atto notarile immobile casa o/e terreni (solo per nuovi clienti)
- Codice fiscale persone a carico (solo per la prima casa e per figli sotto i 26 anni)